Pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 29 Parte II del 20.7.2022
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell’articolo 123 della Costituzione, degli articoli 1, 13, 62, 65, 66 e 67 dello Statuto della Regione Liguria e della legge regionale 1 Febbraio 2011 n.1 (disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modificazioni, disciplina il funzionamento e l’organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali.
Articolo 2
(Prima seduta di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Nella prima seduta successiva alla nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, convocata per l’insediamento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 del 2011, il Consiglio delle Autonomie locali, di seguito definito Consiglio, è presieduto provvisoriamente dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale, di seguito definito Presidente dell’Assemblea.
Articolo 3
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio)
1. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
2. L’elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo a scrutinio segreto, con distinte votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un anno e si intendono confermati di anno in anno, salvo che almeno dieci componenti del Consiglio, trenta giorni prima della scadenza, ne chiedano il rinnovo.
4. La cessazione della carica del Presidente o del Vice presidente per qualsiasi causa comporta anche la decadenza dell’altro.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente sono rieleggibili.
Articolo 4
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede ed assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il presente regolamento. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l’ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola. Tiene i contatti con il Presidente dell’Assemblea, con i Presidenti delle Commissioni consiliari, con il Presidente e la Giunta regionale e con il Presidente della Corte dei Conti; trasmette ai suddetti organi, secondo la rispettiva competenza prevista dall’ordinamento, i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio. Indirizza l’attività del personale addetto a supporto del Consiglio. Esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.
2. In particolare, il Presidente, d’intesa con il Vicepresidente, determina il programma di lavoro del Consiglio fissandone l’ordine del giorno e ne organizza l’attività. Designa i relatori sulle specifiche questioni. Propone al Consiglio la formulazione di osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l’espressione del parere obbligatorio. Esamina le questioni ad esso sottoposte; esamina le questioni relative all’interpretazione del presente regolamento e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifiche ed integrazioni al medesimo.
Dispone in ordine all’utilizzo dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso.
Articolo 5
(Attribuzioni del Vicepresidente del Consiglio)
1.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora con il Presidente nell’esercizio delle attribuzioni di quest’ultimo.
Articolo 6
(Presidenza in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente)
1. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vice Presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Vice Presidente, dal consigliere più anziano di età.
2.Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente.
Articolo 7
(Decadenza, dimissioni, sostituzione dei componenti)
1.I componenti del Consiglio decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa dalla rispettiva carica, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della l. r. 1/2011 e ss.mm.ii.. Il Presidente comunica l’avvenuta decadenza al Presidente dell’Assemblea per la relativa sostituzione.
2. I componenti elettivi possono presentare le dimissioni, in forma scritta, al Presidente che le trasmette al Presidente dell’Assemblea, il quale, acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci e dai Presidenti dei Consigli Comunali procede alla sostituzione con proprio decreto.
3. Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 1 del 2011, i componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive. L’ assenza è da ritenersi ingiustificata, se prima dell’inizio della seduta non venga fornita alla segreteria del Cal alcuna comunicazione formale con indicazione della causa giustificativa dell’assenza.
4. Delle avvenute decadenze, dimissioni e sostituzioni il Presidente né dà comunicazione in aula all’inizio della seduta
Articolo 8
(Sede)
1. Il Consiglio ha sede presso il Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria e vi si riunisce normalmente.
2. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, presso una sede di Consiglio provinciale della citta’ metropolitana, comunale o eccezionalmente, anche altrove.
Articolo 9
(Convocazione)
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno a tutti i componenti, unitamente alla relativa documentazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Deve essere, altresì, convocato ogni qualvolta lo richiedano almeno dieci consiglieri.
2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma 1, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.
3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente convoca il Consiglio, inviando l’ordine del giorno a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della seduta. All’ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti.
In caso di assenza, mancanza o impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano di età, procede alla convocazione o presiede la seduta del Consiglio.
4. Salvo i casi di urgenza, da valutarsi da parte del Presidente, l’invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5. La convocazione può essere richiesta da almeno dieci consiglieri. In tale caso il Consiglio è convocato entro venti giorni dalla richiesta.
6. In caso di urgenza, la convocazione e l’ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta. Analogamente può procedersi in ipotesi di integrazioni all’ordine del giorno richieste da situazioni d’urgenza.
Articolo 10
(Ordine del giorno)
1. L’ordine del giorno di ciascuna seduta è definito analiticamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di autoconvocazione, ai sensi dell’articolo 9 comma 2, il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza l’ordine del giorno della seduta.
2. Ciascun componente può chiedere che un determinato argomento sia posto all’ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.
3. Se la richiesta di cui al comma 2 è presentata da almeno dieci dei componenti del Consiglio, l’argomento è inserito all’ordine del giorno della successiva adunanza.
4. All’inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti due terzi dei consiglieri assegnati, può deliberare di aggiungere all’ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un consigliere ne fa richiesta, l’argomento è rinviato alla seduta successiva.
Articolo 11
(Ordine dei lavori e discussione)
1. Nel corso della seduta, ogni argomento all’ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l’ordine di iscrizione.
2. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti del Consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull’ordine dei lavori.
3. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l’esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori.
4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.
5. Il relatore che, per qualsiasi motivo, venga a trovarsi nella impossibilità di riferire è tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.
6. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del Consiglio personalmente interessati all’argomento trattato debbono lasciare la seduta.
Articolo 12
(Partecipazione con delega)
1. In caso di impossibilità a presenziare alle sedute, i componenti del CAL ai sensi dell’art.3 comma 6 della legge regionale 1 del 2011, possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi Enti o delle rispettive Associazioni.
2. La delega di cui al comma 1 non può essere effettuata per le funzioni di Presidente e di Vicepresidente.
3. La delega è tenuta agli atti della Segreteria.
Articolo 13
(Partecipazione alle sedute del Consiglio)
1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, il Presidente dell’Assemblea legislativa, il Presidente della Giunta regionale, i Consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale.
2. A tal fine la convocazione di cui all’articolo 9 viene inviata, nei medesimi termini previsti, ai soggetti di cui al comma 1.
Articolo 14
(Pubblicità delle sedute)
1.Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. E’ ammessa la modalità di svolgimento delle sedute del Cal in videoconferenza o teleconferenza, sia con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché sia rispettato il metodo collegiale e sia assicurato il buon andamento delle riunioni.
Le riunioni del Cal possono essere quindi tenute con il sistema della videoconferenza o della teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, durante il corso dell’intera seduta, dal Presidente del Cal e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in forma palese ed esprimere simultaneamente agli altri Consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti la seduta del CAL s’intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvedono a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i Consiglieri e di come essi hanno votato.
Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza/teleconferenza si effettua secondo le seguenti modalità: trasmissione della documentazione e delle bozze di parere a tutti i componenti, con possibilità di inviare alla Segreteria del Cal osservazioni e/o integrazioni.
E’ ammessa la modalità di svolgimento delle sedute del CAL in formula mista (parte dei Consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza)
E’ prevista la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza.
Articolo 15
(Seduta congiunta)
1. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell’Assemblea, una seduta congiunta del Consiglio delle Autonomie e del Consiglio regionale Assemblea legislativa regionale della Liguria, per valutare e confrontare insieme gli indirizzi, le politiche e l’attuazione delle normative del sistema Regioni- autonomie locali.
Articolo 16
(Processo Verbale)
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, a cura del dipendente della struttura di supporto incaricata delle funzioni di segretario della seduta. Il processo verbale deve contenere i partecipanti, gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l’oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all’inizio della seduta successiva. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.
3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e viene pubblicato sul sito del Consiglio, unitamente alle presenze e assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio medesimo.
Articolo 17
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)
1. Salvi i casi in cui lo Statuto, la legge regionale 1 del 2011 o i regolamenti richiedano maggioranze qualificate, il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti.
3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
4. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia prima di ogni deliberazione, un consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Presidente.
5. Il Presidente procede d’ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l’approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.
Articolo 18
(Ordine delle votazioni)
1. Relativamente ad ogni argomento posto all’ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni relative alle richieste:
a) specificamente motivate, che sull’argomento non si debba deliberare;
b) di rinvio della discussione o della deliberazione;
c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull’argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.
3. I richiami al regolamento o per l’ordine del giorno o per l’ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti.
Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli parzialmente sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dal relatore sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
5. Si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano
valutazioni di qualità e comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza.
Articolo 19
(Acquisizione di informazioni ed interazione dei sistemi informativi)
1. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all’informatizzazione dei propri servizi e delle attività della struttura di supporto, anche mediante l’integrazione e l’accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Regione Liguria.
Articolo 20
(Funzioni di supporto)
1. In ogni caso, spetta alla struttura di supporto di:
a) curare e sovrintendere alle funzioni di segreteria del Consiglio;
b) assistere, ove richiesto, il Consiglio ed il suo Presidente nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;
c) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute del Consiglio;
d) curare la trasmissione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi degli strumenti
informatici e telematici regionali.
2. La struttura cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su richiesta dei componenti del Consiglio incaricati di relazionare; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti il Consiglio; provvede alla ricerca e alla raccolta
sistematica di materiale di interesse del Consiglio.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le Associazioni rappresentative degli stessi per assicurare la miglior efficacia ed efficienza alla struttura di supporto.
Articolo 21
(Spese di funzionamento)
1. Al Consiglio sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori.
Articolo 22
(Modalità della votazione)
1. Il voto si esprime mediante sistemi di rilevazione elettronica del voto o, in caso di assenza o di mancato funzionamento, per alzata di mano, salvi i casi in cui lo Statuto della Regione, la legge o i regolamenti richiedono modalità diverse.
Articolo 23
(Proposte di legge)
1. Il Consiglio può approvare proposte di legge regionale nelle materie previste dallo Statuto della Regione Liguria e nella legge regionale 1 del 2011.
2.Le proposte di legge sono trasmesse, anche con strumenti elettronici o telematici, e secondo le modalità previste dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno del Consiglio regionale, entro il terzo giorno successivo dall’approvazione, al Presidente dell’Assemblea.
Articolo 24
(Pareri obbligatori)
1. I pareri obbligatori di cui all’articolo 7 della legge regionale 1 del 2011 sono espressi e inviati al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti, ai sensi dell’articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta.
2. Ai fini dell’espressione di detti pareri il Presidente designa un consigliere relatore che illustra la questione al Consiglio e formula proposte in merito al parere da deliberare, tenuto conto delle eventuali indicazioni espresse dai consiglieri e dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 33, ove costituito o incaricato del procedimento.
Articolo 25
(Osservazioni facoltative o su richiesta)
1. Le osservazioni facoltative di cui all’articolo 8 della legge regionale 1 del 2011, sono espresse dal Consiglio nel termine di 30 giorni dalla trasmissione da parte del Presidente dell’Assemblea o del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la deliberazione delle osservazioni da parte del Consiglio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 commi 2 e 3.
3. Le osservazioni di cui al comma 1 richieste dal Presidente dell’Assemblea sono inviate allo stesso Presidente ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 133 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Articolo 26
(Forma dei pareri e delle osservazioni)
1. I pareri e le osservazioni del Consiglio sono espressi in forma scritta.
2. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell’Assemblea di poter illustrare, direttamente o per il tramite di un consigliere delegato, oralmente i pareri e le osservazioni espressi.
Articolo 27
(Richiesta di parere obbligatorio)
1. Il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che una proposta di legge non trasmessa al Consiglio per parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo, fa immediata richiesta di assegnazione al Presidente dell’Assemblea che decide al riguardo. Di detta richiesta il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.
Articolo 28
(Proroga dei termini)
1. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell’Assemblea per motivate ragioni la proroga del termine per l’espressione delle osservazioni di cui all’articolo 25.
Articolo 29
(Proposta al Presidente della Giunta regionale di ricorso alla Corte costituzionale)
1. Il Consiglio può proporre, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 1 del 2011, e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, al Presidente della Giunta regionale il ricorso alla Corte costituzionale avverso gli atti dello Stato e di altre Regioni ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e degli Enti locali liguri.
Articolo 30
(Richiesta di collaborazioni e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti)
1. Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003 n.131 (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3), costituisce il tramite dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana per la richiesta di forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.
Articolo 31
(Richiesta di documentazione e di informazioni)
1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio, tramite il suo Presidente, può richiedere al Presidente dell’Assemblea o al Presidente della Giunta regionale a seconda degli atti sottoposti al suo esame, di disporre l’acquisizione di dati ed informazioni anche mediante audizioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 1 del 2011, può richiedere l’intervento dei dirigenti della Regione e degli Enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.
Articolo 32
(Indirizzi e proposte)
1. Il Consiglio formula indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale o alle sue Commissioni, chiedendone la discussione.
Articolo 33
(Gruppi di lavoro)
1. Il Consiglio, anche su proposta del Presidente o del Vicepresidente o di cinque consiglieri, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su temi che interessano il sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale.
Articolo 34
(Collaborazione con gli Enti locali)
1. Il Consiglio assicura e promuove la più ampia collaborazione con tutti gli Enti locali della Liguria; ne esamina le istanze e le richieste; assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività; definisce forme di raccordo, anche a livello di strutture tecniche, per l’esame di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte.
Articolo 35
(Raccordo con le associazioni rappresentative degli Enti locali)
1.Il Consiglio assicura e promuove un raccordo permanente con le associazioni rappresentative degli enti locali per la definizione degli indirizzi generali della propria attività.
Articolo 36
(Approvazione del regolamento interno)
1. Il regolamento interno del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Articolo 37
(Revisione del regolamento interno)
1. Ciascun consigliere può proporre modifiche ed integrazioni al regolamento interno. Le proposte sono esaminate dal Presidente e dal Vicepresidente che possono nominare uno o più relatori che riferiscono al Consiglio.
2. Le modifiche ed integrazioni sono approvate con le procedure e le modalità di cui all’articolo 36.
Articolo 38
(Norme di invio)
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea legislativa regionale della Liguria.
Articolo 39
(Norme finali e transitorie)
1. Il presente regolamento interno approvato in prima applicazione dal Consiglio delle Autonomie locali è riesaminato entro sei mesi dall’approvazione secondo le modalità di cui all’articolo 37. Di tale riesame il Presidente riferisce al Consiglio, proponendo le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.